Tassazione dei piloti non residenti, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
di Redazione
26/11/2025
Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate, la consulenza giuridica n. 15 del 25 novembre 2025, offre un quadro puntuale sulle modalità di calcolo del reddito imponibile dei piloti non residenti che operano su tratte internazionali e, in particolare, su quelle che attraversano lo spazio aereo italiano solo per una parte del loro percorso. I chiarimenti riguardano sia l’individuazione del concetto di reddito prodotto nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir, sia l’applicazione della disciplina sul regime speciale dei lavoratori impatriati prevista dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015.
Il criterio di territorialità e la quota imponibile del reddito
L’Agenzia precisa che, in assenza dell’applicazione di eventuali convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, il reddito dei piloti non residenti è tassabile in Italia solo in relazione alla porzione di lavoro effettivamente svolta nello spazio aereo nazionale, mentre la parte riconducibile a tratte operate al di fuori dei confini italiani resta esclusa dalla tassazione italiana. Ne consegue che i redditi legati ai voli interni sono integralmente imponibili, mentre per i voli internazionali la base imponibile deve essere calcolata attraverso la proporzione delle ore di lavoro riferite allo spazio aereo italiano rispetto al totale.
Il richiamo normativo è duplice: da una parte il principio generale contenuto nell’articolo 3 del Tuir, secondo cui il residente è tassato su tutti i redditi ovunque prodotti; dall’altra l’articolo 23, che limita l’imposizione dei non residenti ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato. È quindi una logica puramente territoriale a determinare la quota di rilevanza fiscale del compenso.
Agevolazione impatriati e obblighi per i sostituti d’imposta
Un ulteriore punto chiarito riguarda l’applicazione del regime dei lavoratori impatriati. Tale agevolazione – prevista per incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori qualificati – opera esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio italiano. Per questa ragione, la parte di compenso legata ad attività lavorativa realizzata fuori dallo spazio aereo nazionale non può fruire della riduzione prevista dal beneficio. È una posizione coerente con la finalità della norma, come già ribadito dalla circolare 17/2017.
Sul piano procedurale, il lavoratore che intenda avvalersi dell’agevolazione deve presentare richiesta al datore di lavoro, che applicherà il beneficio dalla retribuzione successiva. Qualora ciò non avvenga, il contribuente potrà comunque esercitare la facoltà in sede dichiarativa, indicando il reddito direttamente nella misura ridotta.
La risposta dell’Agenzia richiama infine gli obblighi del sostituto d’imposta: ritenute alla fonte al momento del pagamento (articolo 23 del Dpr 600/1973), rivalsa obbligatoria salvo diversa previsione espressa (articolo 64 del medesimo decreto), conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo, rilascio e trasmissione della Certificazione Unica e conservazione dei documenti di versamento. La mancata esecuzione delle ritenute comporta una sanzione pari al 20% dell’imposta non trattenuta ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 471/1997.
La posizione resa pubblica conferma l’impostazione rigorosa del regime fiscale applicabile ai non residenti e ribadisce l’importanza del rispetto formale delle procedure da parte dei sostituti, la cui responsabilità è considerata inderogabile.
Redazione